Art. 1
In vigore dal 15 mag 2006
1. La sospensione dell’applicazione dei dazi supplementari prevista negli del regolamento (CE) n. 171/2005 è prorogata sino al 29 maggio 2006.
2. Qualora il Presidente degli Stati Uniti firmi la legge adottata dal Congresso degli Stati Uniti che abroga le disposizioni di salvaguardia del FSC-ETI Act e del JOBS Act entro il 26 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 2193/2003, è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.
3. Una volta apposta la firma suddetta, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma è stata apposta e che il regolamento (CE) n. 2193/2003 è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.
4. Qualora la firma non venga apposta entro il 26 maggio 2006, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma non è stata apposta e che le contromisure previste dal regolamento (CE) n. 2193/2003 sono nuovamente applicabili a decorrere dal 30 maggio 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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