Art. 1

In vigore dal 10 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è modificato come segue: 1) all’, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 437 tonnellate»; 2) nel titolo dell’allegato, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 397 tonnellate».
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