Art. 1
In vigore dal 10 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è modificato come segue:
1)
all’, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 437 tonnellate»;
2)
nel titolo dell’allegato, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 397 tonnellate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:714:oj#art-1