Art. 1

In vigore dal 8 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue: 1) all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»; 2) all’allegato I, paragrafo M.A.302, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g): «f) il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo; g) il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.»; 3) all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo: «66.A.55   Prova del possesso della propria qualifica Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:707:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo