Art. 1
In vigore dal 8 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 22/2006 è modificato come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 22/2006 della Commissione, del 9 gennaio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 493 136,672 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. Gli Stati membri detentori e i quantitativi corrispondenti sono riportati nell’allegato I.»;
3)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:705:oj#art-1