Art. 1
In vigore dal 8 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è modificato come segue:
all’, il quantitativo «
31 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «
131 185 tonnellate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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