Art. 1

In vigore dal 5 mag 2006
Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è aggiunto il seguente punto 8.4.7: «8.4.7. Nonostante le disposizioni contenute nei punti 8.4.2 e 8.4.5, il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche. La Commissione esamina entro il 15 ottobre 2006 l’applicazione del presente paragrafo, con particolare riguardo ai requisiti in materia di benessere degli animali.»
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