Art. 1
In vigore dal 5 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 397/2004 è così modificato:
1)
l', paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Produttore
Aliquota del dazio
%
Codice addizionale TARIC
Yunus Textile Mills
H-23/1, Landhi Industrial Area,
Karachi
8,5
A698
Lucky Textile Mills
L-8, Block 21, F. B Area,
Karachi
7,2
A699
Nishat Mills Ltd
Nishatabad,
Faisalabad
6,1
A700
Chenab Ltd
Nishatabad,
Faisalabad
5,7
A701
Gul Ahmed Textile Mills Ltd
Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area,
Landhi,
Karachi
5,6
A702
Al-Abid Silk Mills Ltd
A-39, S.I.T.E., Manghopir Road,
Karachi
3,9
A704
Mohammad Farooq Textile Mills Ltd
1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road,
Karachi
3,5
A703
Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd
A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E.,
Karachi
0
A705
Produttori elencati nell’allegato
5,8
A706
Tutte le altre società
8,5
A999 »
2)
Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento diventa allegato del regolamento (CE) n. 397/2004;
3)
All' è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
—
nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti nel paragrafo 1,
—
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e
—
ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società soggette al dazio medio ponderato del 5,8 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:695:oj#art-1