Art. 1

In vigore dal 5 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 397/2004 è così modificato: 1) l', paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Produttore Aliquota del dazio % Codice addizionale TARIC Yunus Textile Mills H-23/1, Landhi Industrial Area, Karachi 8,5 A698 Lucky Textile Mills L-8, Block 21, F. B Area, Karachi 7,2 A699 Nishat Mills Ltd Nishatabad, Faisalabad 6,1 A700 Chenab Ltd Nishatabad, Faisalabad 5,7 A701 Gul Ahmed Textile Mills Ltd Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area, Landhi, Karachi 5,6 A702 Al-Abid Silk Mills Ltd A-39, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi 3,9 A704 Mohammad Farooq Textile Mills Ltd 1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road, Karachi 3,5 A703 Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E., Karachi 0 A705 Produttori elencati nell’allegato 5,8 A706 Tutte le altre società 8,5 A999 » 2) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento diventa allegato del regolamento (CE) n. 397/2004; 3) All' è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: — nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti nel paragrafo 1, — non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e — ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società soggette al dazio medio ponderato del 5,8 %.»
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