Art. 1
In vigore dal 4 mag 2006
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 2 maggio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 16,20 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 16,81 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia, rilasciati nella misura del 18,36 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 14,54 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 3 maggio 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5 maggio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 1o luglio 2006.
Storico versioni
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