Art. 1
In vigore dal 4 mag 2006
Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:
a)
nella parte I del capitolo A dell’allegato III è soppresso il punto 2.3;
b)
nella parte A dell’allegato XI, il secondo comma del punto 2 è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:688:oj#art-1