Art. 1

In vigore dal 2 mag 2006
L’allegato II, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1980/2003 è sostituito dal seguente: «In deroga al paragrafo 2, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia possono non trasmettere dati sul reddito lordo dal primo anno di funzionamento. Questi paesi, tuttavia, presentano tali dati al più presto e comunque non oltre il 2007.»
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