Art. 1
Numero di trasformatori
In vigore dal 27 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.
1)
All’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
entro il 31 luglio dell’anno successivo: previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004, i dati definitivi concernenti:
i)
le superfici o i quantitativi di cui alla lettera a), per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;
ii)
i quantitativi, espressi in equivalente fecola nel caso dell’aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;
iii)
i quantitativi di zucchero in quota ottenuto da barbabietole o canne consegnate per contratto, nel caso dell’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato.»
2)
All’articolo 23 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell’articolo 26 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all’articolo 24, destinate agli usi di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
3)
L’articolo 24 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al secondo comma del suddetto articolo.»;
b)
il paragrafo 3 è modificato come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;
ii)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cui al secondo comma, o qualora il collettore venda un quantitativo equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore informa l’autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull’operazione.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il trasformatore rimane l’unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.»
4)
L’articolo 26 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all’autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o con il primo trasformatore.
Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere che il contratto possa essere stipulato soltanto tra il richiedente e il primo trasformatore.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all’autorità competente rispettando i termini stabiliti all’articolo 34, paragrafo 1.»
5)
L’articolo 29 è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il disposto dell’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma.»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all’autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.»
6)
All’articolo 31, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.»
7)
All’articolo 32, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«L’aiuto può essere pagato al richiedente prima che la materia prima venga trasformata. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
una copia del contratto è stata consegnata all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, sono state soddisfatte;».
8)
Al capitolo 8, il titolo della sezione 6 è sostituito dal seguente:
«SEZIONE 6
Obblighi del richiedente, del collettore e del primo trasformatore».
9)
L’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Numero di trasformatori
I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.»
10)
L’articolo 34 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collettore o il primo trasformatore presenta una copia del contratto all’autorità competente nei tempi fissati dallo Stato membro interessato e comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno considerato nello Stato membro in questione.
Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l’autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l’autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l’indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l’autorità competente del collettore o del primo trasformatore comunica all’autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.»
11)
L’articolo 35 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Collettore e primo trasformatore»;
b)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l’intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato.
2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 29.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, se la cauzione è stata costituita dal collettore, essa viene svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, sempreché all’autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.»
12)
All’articolo 36, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:».
13)
All’articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all’articolo 26, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Quando il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto, si applica il primo comma.»
14)
L’articolo 38 è modificato come segue:
a)
il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Se l’esemplare di controllo T5 non viene restituito all’ufficio di partenza dell’organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima previsto all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all’esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:»;
b)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
attestati del secondo e del terzo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c)
fotocopie certificate, a cura del secondo e del terzo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l’avvenuta trasformazione.»
15)
L’articolo 39 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il collettore o il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile.»;
ii)
al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nel caso del trasformatore, i registri contengono almeno i dati seguenti:»;
iii)
è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso del collettore, i registri contengono almeno i dati seguenti:
a)
i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell’ambito del presente regime;
b)
il nome e l’indirizzo del primo trasformatore.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l’autorità competente del richiedente deve esserne informata.»
16)
All’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare la corrispondenza tra le materie prime acquistate e le relative consegne.
1 bis. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;
b)
un’analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.
Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata.»
17)
Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 142:
«Capitolo 15 bis
PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO
Articolo 142 bis
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»
18)
All’articolo 143, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:
a)
la barbabietola da zucchero non venga utilizzata per la produzione di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione (*1), né come prodotto intermedio, prodotto connesso o sottoprodotto;
b)
le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto.
(*1)
GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.»
"
19)
All’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, è soppressa l’ultima frase.
20)
All’articolo 172, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (*2).
(*2)
GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7.»
"
21)
L’allegato IX è modificato come segue:
a)
il paragrafo relativo alla riga 23 è soppresso;
b)
nella tabella, la riga 23 è soppressa.
22)
Nell’allegato X, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le zone delle province di La Coruña e Lugo che non sono considerate zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie (*3), nonché tutte le zone montane ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome.
(*3) I dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, le isole Canarie e le isole dell’Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell’esclusione facoltativa di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.»
"
23)
L’allegato XXI è modificato come segue:
a)
la cifra corrispondente alla Lituania è sostituita da «2 574»;
b)
la cifra corrispondente alla Polonia è sostituita da «14 337»;
c)
la cifra corrispondente alla Slovacchia è sostituita da «1 955».
24)
Nell’allegato XXIII, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
tutti i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (*4), sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.
(*4)
GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»
"
25)
L’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:660:oj#art-1