Art. 1

Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria»;

In vigore dal 27 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato: 1) All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono aumentare in proporzione il valore unitario di tutti i diritti all’aiuto. L’importo totale utilizzato per tale aumento non supera l’importo totale risultante dalla riduzione lineare applicata a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 7 del medesimo regolamento.» 2) L’articolo 21 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»; c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.». 3) All’articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno. Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 796/2004.» 4) All’articolo 25, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.» 5) Il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 ter INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO E DELLA CICORIA». 6) l’articolo 48 quater è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, la riduzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applica all’importo di riferimento calcolato per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti all’aiuto nel contesto dell’inserimento dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexies del presente regolamento.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’inserimento nel regime di pagamento unico dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva, cotone, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria da integrare nel regime di pagamento unico.»; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto per il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006. 8.   Se l’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero, calcolati a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.» 7) L’articolo 48 quinquies è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «L’agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto per il 2006 riceve diritti all’aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.»; b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria; b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria usate per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina e per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente paragrafo.» 8) L’articolo 48 sexies è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Negli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti all’aiuto sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nell’anno corrispondente, diviso per il numero totale di diritti all’aiuto determinato nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico.»; b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero totale di diritti all’aiuto determinati nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico; b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.» 9) L’articolo 49 bis è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 49 bis Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria»; b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 maggio 2006.»; c) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «In deroga all’articolo 48, paragrafo 6, per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la decisione sull’attuazione facoltativa prevista dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è comunicata alla Commissione entro il 30 aprile 2006.». 10) Il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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