Art. 1
Dimetildicarbonato
In vigore dal 27 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis
Dimetildicarbonato
L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.»;
2)
L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:643:oj#art-1