Art. 1

Dimetildicarbonato

In vigore dal 27 apr 2006
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Dimetildicarbonato L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.»; 2) L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 3) Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:643:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo