Art. 2

In vigore dal 25 apr 2006
All’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 14 1.   Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto: a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati. In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato. 2.   La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.»
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