Art. 2
In vigore dal 25 apr 2006
All’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 14
1. Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:
a)
delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o
b)
di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.
Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato.
2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:679:oj#art-2