Art. 3

In vigore dal 24 apr 2006
1.   I prodotti classificati ai codici NC 6301 40 10 , 6301 30 10 , 6301 30 90 , 6301 40 90 , 4818 50 00 , 9009 11 00 , 9009 12 00 e 8467 21 99 , per i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari. 2.   I prodotti classificati ai codici NC 6301 40 10 , 6301 30 10 , 6301 30 90 , 6301 40 90 , 4818 50 00 , 9009 11 00 , 9009 12 00 e 8467 21 99 , per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari.
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