Art. 1

Trasmissione dei dati

In vigore dal 18 apr 2006
Trasmissione dei dati Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati in formato elettronico, tramite un punto unico d’ingresso, gestito dalla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) mette a disposizione una documentazione dettagliata relativa al punto unico d’ingresso e fornisce linee guida sulle relative modalità compatibili per effettuare la trasmissione dei dati.
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