Art. 1

In vigore dal 7 apr 2006
L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue: 1) il punto c) è sostituito dal testo seguente: «c) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui;» 2) viene aggiunto il seguente punto i): «i) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali.»
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