Art. 1
In vigore dal 7 apr 2006
L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:
1)
il punto c) è sostituito dal testo seguente:
«c)
il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui;»
2)
viene aggiunto il seguente punto i):
«i)
il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:575:oj#art-1