Art. 1
In vigore dal 6 apr 2006
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.
Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.
Storico versioni
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