Art. 2

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

In vigore dal 5 apr 2006
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1) all'articolo 60, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi; 2) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1.   Per ricevere prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente all'. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato, la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura. Un documento rilasciato dall'istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno. 2.   L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»; 3) all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»; 4) all'articolo 66, paragrafo 1, le parole «agli articoli 20 e 21» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21»; 5) all'articolo 93, paragrafo 1, «22b» è soppresso e «34a o 34b» sono sostituiti da «o 34a».
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