Art. 1

In vigore dal 31 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue. 1) È inserito il seguente articolo 38 bis: «Articolo 38 bis 1.   Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli. La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f). 2.   Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti. 3.   Qualora l’importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti: a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli; b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione; c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.» 2) Nell’allegato VI, sezione I, il quinto comma è sostituito dal seguente: «I richiedenti appongono nella casella 20 una delle seguenti diciture: — “articolo 33”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 33, — “articolo 38”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38, — “articolo 38 bis ”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38 bis.»
Storico versioni

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