Art. 1
In vigore dal 30 mar 2006
Ove i cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia siano stati effettivamente presi in consegna dall'organismo d'intervento dopo il termine di consegna previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, le spese di magazzinaggio sostenute dallo Stato membro tra la scadenza di detto termine e la data effettiva di consegna al magazzino indicato nel piano di consegna sono assimilate alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, purché detta consegna abbia luogo entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 514/2006.
Storico versioni
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