Art. 1
In vigore dal 30 mar 2006
In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del settimo mese successivo al mese di ricezione dell’offerta, ma non oltre il 31 luglio 2006.
Storico versioni
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