Art. 1
In vigore dal 29 mar 2006
L’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 3, il codice 0402 10 11 9000 è inserito prima del codice 0402 10 19 9000;
2)
al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;»
3)
è aggiunto il seguente paragrafo 18:
«18. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico.
Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:
a)
nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;
b)
numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;
c)
codice originario del prodotto;
d)
codice finale del prodotto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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