Art. 1
In vigore dal 29 mar 2006
L’ del regolamento (CE) n. 1061/2005 è sostituito dal seguente:
«
La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:506:oj#art-1