Art. 1

In vigore dal 29 mar 2006
L’ del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 1 700 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
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