Art. 1

In vigore dal 27 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue. 1) Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti: «1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti: a) sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; b) sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; c) sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per gli altri paesi terzi.» 2) È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.» 3) L’articolo 5 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA. Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per l’importo fissato all’articolo 10 del presente regolamento. In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il sottocontingente o per il lotto di cui trattasi. Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo d’importazione è indicato un solo paese di origine.» b) nel paragrafo 2 le parole «mediante fax» sono sostituite dalle parole «per via elettronica»; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio della campagna e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande fissa dei coefficienti di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»; d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2. Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.» 4) L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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