Art. 1

In vigore dal 22 mar 2006
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, per l’anno 2006 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento. Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003.
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