Art. 1

In vigore dal 20 mar 2006
1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza dell’8,587 % del quantitativo richiesto. 2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 392/2006 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 16 marzo 2006 sono rilasciati a concorrenza del 17,391 % del quantitativo richiesto.
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