Art. 1

In vigore dal 20 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 1786/2003 è corretto come segue: 1) alla lettera a) della prima colonna della tabella di cui all’, i codici «ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99 » sono sostituiti dal codice «ex 1214 90 90 ». 2) All’articolo 5, paragrafo 1, il quantitativo massimo garantito di «4 855 900» tonnellate è sostituito dal quantitativo massimo garantito di «4 960 723» tonnellate. 3) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti. La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:456:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo