Art. 1
In vigore dal 20 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:
1)
all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (*1), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio (*2), sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.
(*1)
GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3."
(*2)
GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.»;"
2)
l’articolo 30 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«La prova degli scambi di cui al primo comma, lettera b), è apportata esclusivamente mediante il documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vidimato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente interessato in quanto destinatario, o mediante il documento doganale di esportazione, debitamente vidimato dalle autorità doganali.»;
b)
al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
versa una cauzione conformemente all’articolo 10;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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