Art. 1

In vigore dal 20 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue: 1) all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (*1), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio (*2), sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione. (*1)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3." (*2)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.»;" 2) l’articolo 30 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «La prova degli scambi di cui al primo comma, lettera b), è apportata esclusivamente mediante il documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vidimato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente interessato in quanto destinatario, o mediante il documento doganale di esportazione, debitamente vidimato dalle autorità doganali.»; b) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) versa una cauzione conformemente all’articolo 10;».
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