Art. 1
In vigore dal 16 mar 2006
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 .
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati da tutte le società della Repubblica popolare cinese è del 62 %.
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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