Art. 1

In vigore dal 16 mar 2006
Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1530/2005, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2006.»
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