Art. 3

Campo di applicazione

In vigore dal 15 mar 2006
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio: a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione; b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
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Campo di applicazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/562) — Testo vigente | Portale Normativo