Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 15 mar 2006
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:
a)
dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;
b)
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
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