Art. 14

In vigore dal 15 mar 2006
1.   Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'. 2.   In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. 3.   La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente articolo.
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