Art. 1

In vigore dal 15 mar 2006
Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’alcol prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 30 aprile 2006.»
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