Art. 1
In vigore dal 15 mar 2006
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue.
1)
L’articolo 14 bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 12 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»;
b)
il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
«14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX».
2)
L’allegato VIII è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.
3)
L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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