Art. 1

Scorte al 31 marzo 2006

In vigore dal 15 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 382/2005 è così modificato: 1) All’articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.» 2) L’articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue: a) al primo comma è aggiunta la seguente frase: «Tali comunicazioni non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento.»; b) al secondo comma sono aggiunte le seguenti frasi: «Per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, tali quantitativi non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo 2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.» 3) È inserito il seguente articolo 34 bis: «Articolo 34 bis Scorte al 31 marzo 2006 1.   I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché: a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; b) escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.» 4) L’articolo 35 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 35 Periodo transitorio facoltativo 1.   Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006. L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (*1). Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all’articolo 34. 2.   Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo. 3.   L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003. L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità. Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento. (*1)   GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15.» " 5) L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
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