Art. 2
In vigore dal 13 mar 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
—
Tonniere congelatrici con reti a circuizione:
Spagna:
75 % delle possibilità di pesca disponibili
Francia:
25 % delle possibilità di pesca disponibili
—
Pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
6 unità
Portogallo:
4 unità
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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