Art. 1
In vigore dal 10 mar 2006
All’ del regolamento (CE) n. 1572/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 1 000 000 tonnellate di segala da esso detenute.»
Storico versioni
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