Art. 1

In vigore dal 10 mar 2006
All’ del regolamento (CE) n. 1572/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 1 000 000 tonnellate di segala da esso detenute.»
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