Art. 3
In vigore dal 9 mar 2006
All’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’, paragrafo 1.
L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»
Storico versioni
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