Art. 1
In vigore dal 9 mar 2006
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.
1)
L’, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
al primo comma, primo trattino, le parole «60 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 250 tonnellate»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 675 tonnellate.»
2)
All’, il testo della lettera b) è modificato come segue:
a)
al primo comma, le parole «7 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «7 150 tonnellate»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.
I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “carne bovina di alta qualità”.
Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma, è di 7 075 tonnellate, espresse in peso del prodotto;
(*1)
GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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