Art. 1
In vigore dal 8 mar 2006
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1)
Dopo l'articolo 290 è inserito il testo seguente:
«CAPITOLO 1 bis
Disposizioni relative alle banane»
2)
L’articolo 290 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 290 bis
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:
a)
“pesatore autorizzato”: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;
b)
“documentazione del richiedente”: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;
c)
“peso netto delle banane fresche”: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
d)
“partita di banane fresche”: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;
e)
“luogo di scarico”: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.»
3)
È inserito il seguente articolo 290 ter:
«Articolo 290 ter
1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a)
il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
b)
il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
c)
la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.
L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.
L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.
2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.»
4)
È inserito il seguente articolo 290 quater:
«Articolo 290 quater
1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.
La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.
La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.
2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.
3. L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.»
5)
È inserito il seguente articolo 290 quinquies:
«Articolo 290 quinquies
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.
La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.»
6)
L'allegato 11 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
7)
L'allegato 38 ter è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
8)
È inserito l'allegato 38 quater conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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