Art. 4
In vigore dal 6 mar 2006
1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato II.
2. Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:393:oj#art-4