Art. 2
In vigore dal 6 mar 2006
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applica il regolamento (CE) n. 1864/2004.
Tuttavia le disposizioni dell’, dell’, paragrafi 2 e 5, dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, dell’articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:392:oj#art-2