Art. 1
In vigore dal 28 feb 2006
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, classificabili al codice NC ex 8418 10 20 (codice TARIC 8418 10 20 91) originari della Repubblica di Corea.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
(%)
Codice addizionale TARIC
Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul
9,1
A733
LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
14,3
A734
Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seoul
4,4
A735
Tutte le altre società
14,3
A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Storico versioni
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