Art. 1
In vigore dal 28 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:
1)
all', paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all’organismo pagatore.»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell' della direttiva 78/1026/CEE del Consiglio (*1). Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva 91/628/CEE. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.
(*1)
GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.»;"
3)
all'articolo 8, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III;
d bis)
il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:354:oj#art-1