Art. 1
In vigore dal 27 feb 2006
In allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1o maggio 2004, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Storico versioni
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