Art. 1

In vigore dal 23 feb 2006
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 febbraio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale. 2.   Fino al 16 marzo 2006, sono sospesi per la zona di destinazione 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 febbraio 2006.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2006/335 — Testo vigente | Portale Normativo