Art. 1
In vigore dal 23 feb 2006
All’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99 , da 0403 90 71 a 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 , 2105 00 99 , 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 (*1) e (CE) n. 853/2004 (*2), in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(*1)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."
(*2)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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