Art. 1

In vigore dal 22 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) all’articolo 5, la lettera g) è soppressa; 2) all’articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»; 3) nell’allegato I, la parte I. G è soppressa; 4) nell’allegato III. A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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